Art. 14 — Uso di simulatori
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 7 luglio 2011, n. 136.
Abrogato dal 25 agosto 2011
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 7 luglio 2011, n. 136.
Abrogato dal 25 agosto 2011
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 2001
Confronto con la versione in vigore dal 13 agosto 2001 al 25 agosto 2011. 90 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Qualora sia previsto l'uso di simulatori durante l'attivita' di addestramento ovvero in occasione di ogni valutazione di competenze o ogni dimostrazione di perdurante idoneita' prescritta nella parte A del codice STCW, devono essere rispettate le prescrizioni minime e le altre disposizioni di cui alla sezione A-1/12 del codice STCW e le disposizioni previste nella parte A dello stesso codice per ogni certificato. I simulatori installati o messi in uso anteriormente al 1o febbraio 2002 sono esentati dal vincolo di conformita' alle prescrizioni minime di cui al comma 1.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 7 LUGLIO 2011, N. 136
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-05-09;324~art14 · fonte del testo
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