1. In occasione dell'iscrizione all'AIRE, prevista dall'art. 2 della legge, l'ufficiale di anagrafe provvede ad istituire o a trasferire nell'AIRE la scheda individuale ed una corrispondente scheda di famiglia intestata al componente che gli verra' indicato dagli interessati o, in mancanza di tale segnalazione, al piu' anziano. 2. Le schede individuali devono essere collocate secondo l'ordine alfabetico del cognome e nome dell'intestatario; quelle di famiglia secondo il numero d'ordine progressivo che sara' loro assegnato all'atto dell'inserimento nell'AIRE; tale numero deve essere riportato sulle corrispondenti schede individuali, anche se inserite precedentemente nell'AIRE.
Testo vigente dal 23 settembre 1989
