1. L'anagrafe del Ministero dell'interno e' formata di una parte principale e di un settore speciale. 2. Nella parte principale e' sistematicamente riprodotto, conservato ed aggiornato l'insieme delle posizioni relative alle singole persone di cui all'art. 1, comma 2, della legge 27 ottobre 1988, n. 470, di seguito denominata legge; nel settore speciale sono conservate ed aggiornate le posizioni delle persone di cui all'art. 1, comma 5, della legge. 3. L'anagrafe del Ministero dell'interno e' tenuta con il supporto del centro elettronico della direzione centrale per i servizi elettorali, secondo un sistema che consenta la disaggregazione dei dati per regione, provincia e comune.

Testo vigente dal 23 settembre 1989

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1989-09-06;323~art2 · fonte del testo