L'articolo 23 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1065 del 1973 e' sostituito dal seguente: "Art. 23. - 1. Per le sementi di piante foraggere, le condizioni richieste ai fini della classificazione di cui all'articolo 21 sono le seguenti:

  • A)Sementi di base. 1. Sementi di varieta' selezionate:
  • a)che siano prodotte sotto la responsabilita' del costitutore secondo metodi di selezione per la conservazione della varieta';
  • b)che sia prevista la destinazione di esse per la produzione sia di sementi della categoria "sementi certificate che di "sementi certificate di 1a e 2a riproduzione;
  • c)che siano conformi, fatto salvo quanto disposto dagli articoli 12 e 20, alle condizioni degli allegati VI e VII per le sementi di base;
  • d)che, all'atto dell'esame ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui alle lettere a), b) e c). 2. Sementi di varieta' locali:
  • a)che siano prodotte sotto il controllo ufficiale di una o piu' aziende di una regione di origine esattamente delimitata, aziende ufficialmente riconosciute idonee per la produzione di varieta' locali;
  • b)che sia prevista la destinazione di esse per la produzione di sementi della categoria "sementi certificate, che di "sementi certificate di 1a e 2a riproduzione;
  • c)che siano conformi, fatto salvo quanto disposto dagli articoli 12 e 20, alle condizioni degli allegati VI e VII per sementi di base;
  • d)che, all'atto di un esame ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui alle lettere a), b) e c).
  • B)Sementi certificate (navone, cavolo da foraggio, rafano oleifero, loglio italico, loglio perenne, poa annua, sulla, trifoglio persico, trifoglio alessandrino, trifoglio ibrido, trifoglio incarnato, fieno greco, dactylis o erba mazzolina, festuca arundinacea, festuca dei prati, festuca rossa, loglio ibrido, fleolo, fleolo bulboso, medica varia, trifoglio bianco, trifoglio pratense, agrostide canina, agrostide gigantea, agrostide stolonifera, agrostide tenue, coda di volpe, avena altissima, festuca ovina, poa dei boschi, fienarola delle paludi, fienarola dei prati, poa comune, avena bionda, ginestrino, lupolina, lupinella, bromo, bromo dell'Alaska, erba capriola, erba di Harding, festulolium, facelia):
  • a)che provengano direttamente da sementi di base o, a richiesta del costitutore, da sementi di una generazione anteriore a quella delle sementi di base purche' le sementi di detta generazione siano risultate rispondenti, a seguito di un esame ufficiale, alle condizioni previste per le sementi di base agli allegati VI e VII;
  • b)che sia prevista la destinazione di esse per una produzione diversa da quella di sementi foraggere;
  • c)che siano conformi, fatto salvo quanto disposto dagli articoli 12 e 20, secondo comma e successivi, alle condizioni degli allegati VI e VII per le sementi certificate;
  • d)per le quali, all'atto di un esame ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui alle lettere a), b) e c), oppure per le quali sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui all'allegato VII mediante un esame ufficiale o mediante un esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale.
  • C)Sementi certificate di 1a riproduzione (lupino bianco, lupino azzurro, lupino giallo, veccia pannonica, veccia comune, veccia vellutata, erba medica, pisello da foraggio, favino):
  • a)che provengano direttamente da sementi di base o, a richiesta del costitutore da sementi di una generazione anteriore a quella delle sementi di base purche' le sementi di detta generazione siano risultate rispondenti, a seguito di esame ufficiale, alle condizioni previste per le sementi di base agli allegati VI e VII;
  • b)che sia prevista la destinazione, sia per la produzione di sementi della categoria "sementi certificate di 2a riproduzione che per una produzione diversa da quella di sementi di foraggere;
  • c)che siano conformi, fatto salvo quanto disposto dagli articoli 12 e 20, secondo comma e successivi, alle condizioni degli allegati VI e VII per le sementi certificate;
  • d)per le quali, all'atto di un esame ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui alle lettere a), b) e c), oppure per le quali sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui all'allegato VII mediante un esame ufficiale o mediante un esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale.
  • D)Sementi certificate di 2a riproduzione (lupino bianco, lupino azzurro, lupino giallo, veccia pannonica, veccia comune, veccia vellutata, erba medica, piselli da foraggio, favino):
  • a)che provengano direttamente da sementi di base, da sementi certificate di 1a riproduzione o, a richiesta del costitutore, da sementi di una generazione anteriore a quella delle sementi di base, purche' le sementi di detta generazione siano risultate, a seguito di un esame ufficiale, rispondenti alle condizioni previste per le sementi di base agli allegati VI e VII;
  • b)che sia prevista la destinazione di esse per una produzione diversa da quelle di sementi di piante foraggere;
  • c)che siano conformi, fatto salvo quanto disposto dagli articoli 12 e 20, secondo comma e successivi, alle condizioni degli allegati VI e VII per le sementi certificate;
  • d)per le quali, all'atto di un esame ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui alle lettere a), b) e c), oppure per le quali sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui all'allegato VII mediante un esame ufficiale o mediante un esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale.
  • E)Sementi commerciali dei generi e specie contemplati nell'allegato II della legge n. 1096 del 1971:
  • a)che siano identificate per le specie;
  • b)che siano conformi, fatto salvo quanto disposto dagli articoli 12 e 20, secondo comma e successivi, alle condizioni dell'allegato VI per le sementi commerciali;
  • c)che, all'atto di un esame ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui alle lettere a) e b).".

Testo vigente dal 9 agosto 2001

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-05-09;322~art11 · fonte del testo