Art. 15
Dopo l'articolo 26 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1065 del 1973, e' inserito il seguente: "Art. 26-bis. - 1. Qualora venga eseguito un esame sotto sorveglianza ufficiale di cui agli articoli 22, primo comma, punti C), D) e E), 23, primo comma, punti B), C) e D), 24, primo comma, punto B), e 26, primo comma, punti B), C), D), E) ed F), del presente regolamento debbono essere soddisfatte le seguenti condizioni:
- a)il personale addetto all'esame sotto sorveglianza ufficiale:
- 1)deve essere alle dipendenze di un'impresa in possesso della licenza alla produzione a scopo di commercializzazione dei prodotti prevista dall'articolo 2 della legge n. 1096 del 1971;
- 2)deve possedere le necessarie qualificazioni tecniche previste dal secondo comma dell'articolo 18 del presente regolamento;
- 3)non deve trarre alcun profitto personale dallo svolgimento delle ispezioni;
- 4)deve essere ufficialmente autorizzato dal Ministero delle politiche agricole e forestali su proposta dell'ente incaricato dei controlli ai fini della certificazione di cui all'articolo 23 della legge n. 1096 del 1971; tale autorizzazione comprende, da parte di detto personale, la firma di una dichiarazione di impegno a rispettare le norme che disciplinano i controlli ufficiali;
- 5)deve svolgere le ispezioni previste per i controlli ufficiali dal terzo comma dell'articolo 21 della legge n. 1096 del 1971;
- b)la coltura da seme da ispezionare deve essere ottenuta da sementi sottoposte, con risultati soddisfacenti, a controlli ufficiali a posteriori;
- c)una parte delle sementi prodotte deve essere controllata da ispettori ufficiali; tale parte e' del 10 per cento per le colture ad autoimpollinazione e del 20 per cento per quelle a impollinazione incrociata ovvero, per le specie per le quali sono previsti controlli ufficiali di laboratorio che ricorrono a processi morfologici, fisiologici o, se del caso, biochimici per identificare la varieta' e determinare la purezza, rispettivamente del 5 per cento e del 15 per cento;
- d)una parte dei campioni delle partite di sementi raccolte deve essere conservata per controlli ufficiali a posteriori e, se del caso, per controlli di laboratorio relativi all'identita' e alla purezza varietale. 2. Lautorizzazione di cui al comma 1, lettera a), punto 4), e' sospesa o revocata agli ispettori ufficiali che violano le norme che disciplinano i controlli ufficiali; qualora sia accertata tale violazione, la certificazione della semente controllata e' annullata a meno che possa essere dimostrato che la semente soddisfa comunque tutte le condizioni pertinenti.".
Testo vigente dal 9 agosto 2001
