Art. 9 — Accertamenti
Con decreto del direttore della Direzione generale e' nominata, per lo svolgimento degli accertamenti tecnici ed amministrativi concernenti la realizzazione di ciascuno dei progetti o programmi ammessi agli interventi di cui all'articolo 6, una commissione composta da cinque componenti, di cui uno, con funzioni di presidente, scelto tra i dirigenti in servizio presso la Direzione generale e gli altri quattro, di cui due scelti dal Ministero delle attivita' produttive muniti di laurea di indirizzo tecnico o amministrativo e due designati dal Ministero della difesa muniti di laurea in ingegneria aeronautica o meccanica o elettronica. Di detta commissione non possono far parte i componenti del Comitato di cui all'articolo 2, comma 2. La commissione ha l'incarico di verificare la rispondenza del progetto o programma realizzato al progetto o programma approvato con il provvedimento di cui all'articolo 7, comma 7, nonche' l'effettivita' della spesa e la coerenza della stessa con le destinazioni del progetto o programma. Con successivo decreto del Ministro delle attivita' produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, viene determinato il compenso ai componenti non facenti parte del personale dell'Amministrazione. All'onere relativo si provvede a valere sugli stanziamenti previsti dall'articolo 3 della legge 11 maggio 1999, n. 140.
Testo vigente dal 30 luglio 2003
