I finanziamenti di cui all'articolo 6 sono erogati in base a rendiconti consuntivi riguardanti gli anni solari. Il primo rendiconto riguardera' le attivita' e i costi sostenuti fino al termine del primo anno solare successivo alla accettazione del provvedimento di cui all'articolo 7, comma 8. I rendiconti consuntivi sono presentati dall'impresa alla Direzione generale entro novanta giorni dalla data di chiusura del periodo di riferimento, con domanda di erogazione redatta in conformita' al modello riportato nell'allegato D, corredati da un rapporto dettagliato sulle attivita' svolte e sullo stato del programma, sottoscritto dal legale rappresentante dell'impresa e, qualora esista il collegio sindacale, dal presidente del collegio stesso. Nel caso in cui in fase di istruttoria il Ministero si sia avvalso della facolta' di richiedere all'impresa una relazione in ordine ai principali aspetti del progetto o programma, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, i rendiconti dovranno essere altresi' corredati da una dettagliata relazione tecnica predisposta da un esperto qualificato di chiara e provata fama, esterno alla struttura dell'impresa. Le erogazioni sono effettuate sino all'80 % dell'importo previsto dal provvedimento di cui all'articolo 7, comma 7, entro trenta giorni dalla data di ricezione dei consuntivi, in base all'esame della documentazione di cui al comma 2. Il termine predetto viene sospeso nel caso in cui la Direzione generale rilevi l'incompletezza della documentazione ricevuta e richieda l'integrazione della documentazione stessa. L'erogazione a saldo del residuo 20% e' disposta dalla Direzione generale sulla base delle risultanze degli accertamenti effettuati dalla Commissione di cui all'articolo 9, comma 1, entro trenta giorni dal completamento degli stessi. Nel caso degli interventi di cui all'articolo 6, comma 3, l'istituto di credito eroga i mutui all'impresa in base ai provvedimenti ministeriali emessi sulla base dei rendiconti consuntivi presentati dall'impresa stessa. I contributi in conto interessi di cui all'articolo 6, comma 4, sono erogati in correlazione all'esposizione media nell'anno solare nei confronti dell'istituto mutuante, idoneamente documentata dall'impresa.

Testo vigente dal 30 luglio 2003

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2002-11-14;318~art8 · fonte del testo