Art. 12 — Esigenze fondamentali
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 1 agosto 2003, n. 259.
Abrogato dal 16 settembre 2003
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 1 agosto 2003, n. 259.
Abrogato dal 16 settembre 2003
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1997
Confronto con la versione in vigore dal 22 settembre 1997 al 16 settembre 2003. 634 parole tolte, 10 parole aggiunte in 5 capoversi.
tolto: Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera c), nei casi di interconnessione alle reti pubbliche di telecomunicazioni e di prestazione di servizi di telecomunicazioni accessibili al pubblico devono essere rispettate, anche sulla base di appropriate norme tecniche, le seguenti esigenze fondamentali:
tolto: a) sicurezza delle operazioni di rete: ogni organismo di telecomunicazioni e' tenuto ad adottare, anche su richiesta dell'Autorita', le misure necessarie a garantire il mantenimento della disponibilita' delle reti pubbliche di telecomunicazioni e dei servizi di telecomunicazioni accessibili al pubblico in caso di guasto catastrofico della rete o in casi di forza maggiore e sottopone annualmente all'Autorita' un piano di attuazione di tali misure. Al verificarsi delle circostanze sopramenzionate, gli organismi interessati fanno quanto in loro potere per mantenere il servizio al massimo livello possibile e per rispondere alle priorita', di volta in volta, definite dall'autorita' competente. Motivi di sicurezza di funzionamento della rete non devono dar luogo a restrizioni all'accesso e all'uso della rete telefonica pubblica fissa o delle altre reti pubbliche di telecomunicazioni, salvo le situazioni di emergenza sopra richiamate, nel qual caso l'organismo di telecomunicazioni puo' adottare le seguenti misure intese a salvaguardare la sicurezza di funzionamento della rete: interruzione del servizio; limitazione delle funzioni del servizio; diniego di accesso alla rete e al servizio a nuovi utenti. Ogni organismo di telecomunicazioni istituisce procedure per informare immediatamente gli utenti e l'Autorita' dell'inizio e della fine della situazione di emergenza, nonche' del carattere e della portata delle restrizioni temporanee di fornitura del servizio. La necessita' di rispondere a dette priorita' non costituisce un valido motivo per rifiutare la negoziazione delle condizioni dell'interconnessione. L'Autorita', anche su richiesta delle parti interessate, si accerta che le condizioni di interconnessione legate alla sicurezza delle reti al verificarsi di un incidente non siano sproporzionate ne' discriminatorie e si fondino su criteri obiettivi individuati in precedenza;
tolto: b) mantenimento dell'integrita' della rete: ogni organismo di telecomunicazioni adotta, anche su richiesta dell'Autorita', le misure necessarie a garantire il mantenimento dell'integrita' delle reti pubbliche di telecomunicazioni. La necessita' di mantenere l'integrita' delle reti non rappresenta una giustificazione valida: per rifiutare di negoziare le condizioni di interconnessione; per imporre restrizioni all'accesso e all'uso della rete telefonica pubblica fissa e delle altre reti pubbliche di telecomunicazioni; per salvaguardare tra l'altro le apparecchiature di rete, il software o i dati memorizzati. Le eventuali restrizioni, limitate allo stretto necessario ai fini del normale funzionamento delle reti, sono basate su criteri obiettivi e applicate in modo non discriminatorio. Coerentemente a quanto sopra, l'Autorita' vigila affinche' le condizioni di interconnessione destinate a salvaguardare l'integrita' delle reti siano proporzionate e non discriminatorie e si fondino su criteri obiettivi individuati in precedenza;
tolto: c) interoperabilita' dei servizi: l'Autorita' puo' imporre condizioni negli accordi di interconnessione e di accesso alla rete onde garantire l'interoperabilita' dei servizi, ivi comprese le condizioni destinate a garantire una qualita' soddisfacente da punto a punto. Tra dette condizioni figurano l'adozione di norme tecniche o di specifiche tecniche. Per il servizio di telefonia vocale non e' consentito imporre altre restrizioni di uso per motivi attinenti all'interoperabilita' dei servizi se l'apparecchiatura terminale e' stata omologata sulla base della procedura nazionale o di quella comunitaria. Le condizioni relative all'interoperabilita' dei servizi prescritte dall'Autorita' nei contratti che concernono l'interconnessione delle reti pubbliche o l'accesso speciale alle reti devono essere pubblicate;
tolto: d) protezione dei dati: nelle materie trattate dal presente regolamento si applica la disciplina di cui alle leggi 31 dicembre 1996 n. 675 e n. 676, nonche' alle successive disposizioni che saranno emanate in materia, concernenti la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. L'Autorita', qualora ritenga necessario imporre condizioni basate sulle esigenze fondamentali negli accordi di interconnessione e per l'accesso e l'uso della rete telefonica pubblica fissa, provvede alla loro pubblicazione secondo quanto previsto nell'articolo 19, comma 3, lettera b).aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 1 AGOSTO 2003, N. 259
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1997-09-19;318~art12 · fonte del testo
Usiamo cookie tecnici. Solo con il tuo consenso, dato con «Accetta», accendiamo anche il codice di Google Ads, per misurare i nostri annunci, e i banner pubblicitari animati del circuito Awin, con i loro cookie. Con la X o con «Rifiuta» continui a navigare solo con i cookie tecnici. Puoi cambiare idea da «Preferenze e cookie», in fondo alla pagina.