Il notaio che, per infermita' o lesioni dipendenti da fatti inerenti l'esercizio della professione, abbia subito menomazioni dell'integrita' personale ascrivibili ad una delle categorie delle tabelle annesse alla legge 18 marzo 1968, n. 313, ha diritto alla pensione speciale liquidata con i criteri previsti nel comma 3 dell'art. 11 quando dette menomazioni lo abbiano reso assolutamente e permanentemente inabile all'esercizio della funzione. Per gli stessi effetti, le infermita' o le lesioni si considerano dipendenti da fatti inerenti all'esercizio professionale quando questi ultimi ne siano stati causa ovvero concausa efficiente o determinante. Si considerano comprese nell'esercizio della professione le attivita' svolte nell'ambito o per incarico degli organi istituzionali della categoria o nell'ambito di organismi operanti nell'interesse generale della categoria stessa. Gli incarichi conferiti dagli organi istituzionali devono risultare da atti aventi data certa.
Testo vigente dal 8 novembre 1990
