Il notaio che, per infermita' o lesioni dipendenti da fatti inerenti l'esercizio della professione, abbia subito menomazioni dell'integrita' personale ascrivibili ad una delle categorie delle tabelle annesse alla legge 18 marzo 1968, n. 313, ha diritto alla pensione speciale liquidata con i criteri previsti nel comma 3 dell'art. 11 quando dette menomazioni lo abbiano reso assolutamente e permanentemente inabile all'esercizio della funzione. Per gli stessi effetti, le infermita' o le lesioni si considerano dipendenti da fatti inerenti all'esercizio professionale quando questi ultimi ne siano stati causa ovvero concausa efficiente o determinante. Si considerano comprese nell'esercizio della professione le attivita' svolte nell'ambito o per incarico degli organi istituzionali della categoria o nell'ambito di organismi operanti nell'interesse generale della categoria stessa. Gli incarichi conferiti dagli organi istituzionali devono risultare da atti aventi data certa.

Testo vigente dal 8 novembre 1990

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-10-12;317~art13 · fonte del testo