Art. 11 — Pensione speciale di guerra
Spetta la pensione speciale al notaio che sia divenuto permanentemente ed assolutamente inabile per lesione o infermita' causata dalla guerra e per la quale gli sia stata liquidata la pensione privilegiata di guerra. Il diritto alla pensione speciale previsto dal comma 1 deve intendersi spettare al notaio solo quando il fatto di guerra che provoco' la lesione o l'infermita' si verifico' dopo l'iscrizione a ruolo del notaio stesso. La pensione e' liquidata come se il notaio avesse esercitato ininterrottamente le funzioni fino al raggiungimento del limite di eta'.
Testo vigente dal 8 novembre 1990
