Art. 4 — Dismissione dall'attività agonistica
I militari in forza ai gruppi sportivi in qualita' di atleti, non piu' in grado di ben figurare in competizioni di alto livello, sono dimessi dall'attivita' agonistica, con provvedimento del Comandante generale della Guardia di finanza, su specifica e motivata proposta dei competenti comandanti di Corpo. I militari di cui al comma 1, che abbiano conservato i requisiti di idoneita' al servizio, vengono avviati ai servizi di istituto, tenendo conto delle esigenze di servizio, oltre che delle rispettive vocazioni, dei titoli di studio e delle eventuali specializzazioni, previa frequenza di un corso di qualificazione o l'effettuazione di un tirocinio teorico-pratico, funzionale all'espletamento degli incarichi cui sono demandati.
Testo vigente dal 26 marzo 2003
