Art. 15 — Copertura assicurativa
Ai fini della copertura assicurativa, di cui all'articolo 22, comma 3, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, sono individuati i seguenti criteri:
- a)totale copertura a garanzia della responsabilita' civile (Seguivano alcune parole non ammesse al "Visto" della Corte dei conti), inerenti le attivita' connesse a compiti istituzionali, derivante ai funzionari della carriera prefettizia per le perdite patrimoniali e/o danni involontariamente cagionati a terzi (Seguivano alcune parole non ammesse al "Visto" della Corte dei conti);
- b)estensione della copertura anche alle ulteriori attivita' che possono essere svolte dai predetti funzionari connesse ad incarichi direttamente o indirettamente riferibili a compiti e doveri d'ufficio;
- c)copertura degli oneri di patrocinio legale;
- d)retroattivita' e ultrattivita' della copertura assicurativa;
- e)previsione della possibilita' per il dirigente di aumentare i massimali e "area dei rischi" coperta con il versamento di una quota individuale aggiuntiva.
Testo vigente dal 4 agosto 2001
