Gli accordi decentrati sono stipulati, ai sensi dell'articolo 29, comma 6, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, a livello centrale e periferico. L'accordo decentrato, da stipularsi a livello centrale, senza comportare alcun onere aggiuntivo, riguarda:

  • a)individuazione di misure idonee a favorire la mobilita' di sede aggiuntive rispetto a quelle previste per i funzionari non assegnatari di alloggi da parte dell'amministrazione dell'interno;
  • b)individuazione dei criteri applicativi della reperibilita' nel rispetto dei seguenti principi: individuazione degli uffici nei quali deve essere assicurata la reperibilita'; salvo che nelle situazioni di emergenza, la reperibilita' dovra' essere assicurata in modo che in ogni sede di servizio sia presente un funzionario prefettizio nell'arco della stessa giornata; entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i responsabili delle strutture provvederanno, anche avvalendosi dei funzionari piu' esperti nella gestione delle emergenze, all'addestramento di tutto il personale della carriera prefettizia, in modo da assicurare che la reperibilita' venga espletata mediante la rotazione di tutti i funzionari;
  • c)criteri generali per la verifica della sussistenza delle risorse finanziarie da destinare all'ulteriore potenziamento del fondo;
  • d)individuazione delle funzioni i cui titolari sono esonerati dallo sciopero, ai sensi della legge n. 146/1990 e successive modificazioni ed integrazioni;
  • e)applicazione delle previsioni di cui all'articolo 21, comma 5;
  • f)applicazione delle previsioni di cui all'articolo 22, comma 3;
  • g)fermo restando l'articolo 29, comma 6, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, l'eventuale individuazione dei criteri per la definizione delle modalita' di espressione del dato elettorale e delle relative forme di rappresentanza. Accordi decentrati, da stipularsi a livello di uffici centrali e periferici, senza comportare alcun onere aggiuntivo, riguardano:
  • a)verifica dell'applicazione dei criteri di valutazione ai fini dell'attribuzione della retribuzione di risultato;
  • b)individuazione delle modalita' applicative della reperibilita' nel rispetto dei criteri definiti ai sensi del comma 2, lettera b). L'individuazione dei titolari degli uffici centrali e periferici componenti la delegazione di parte pubblica sara' effettuata dall'amministrazione dell'interno entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

Testo vigente dal 4 agosto 2001

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-05-23;316~art14 · fonte del testo