Art. 8 — Ispettorato generale
Provvedimento abrogato dal d.p.c.m. 19 giugno 2019, n. 100.
Abrogato dal 13 settembre 2019
Provvedimento abrogato dal d.p.c.m. 19 giugno 2019, n. 100.
Abrogato dal 13 settembre 2019
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 2001
Confronto con la versione in vigore dal 3 agosto 2001 al 13 settembre 2019. 69 parole tolte, 12 parole aggiunte.
tolto: L'Ispettorato generale, raccordandosi con i dipartimenti, svolge compiti di controllo nelle materie e secondo le modalita' previste dalla legge 12 agosto 1962, n. 1311, e dall'articolo 8 della legge 24 marzo 1958, n. 195, ed esegue i controlli di cui all'articolo 1, comma 58, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, riferendone l'esito direttamente al Ministro ovvero al Consiglio superiore della magistratura, quando abbia operato su richiesta dello stesso.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.C.M. 19 GIUGNO 2019, N. 100
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-07-25;315~art8 · fonte del testo
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