Art. 1 — Definizioni
Provvedimento abrogato dal d.p.c.m. 19 giugno 2019, n. 100.
Abrogato dal 13 settembre 2019
Provvedimento abrogato dal d.p.c.m. 19 giugno 2019, n. 100.
Abrogato dal 13 settembre 2019
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 2001
Confronto con la versione in vigore dal 3 agosto 2001 al 13 settembre 2019. 47 parole tolte, 12 parole aggiunte in 5 capoversi.
tolto: Ai fini del presente decreto si intende:
tolto: a) per "Ministro" il Ministro della giustizia;
tolto: b) per "Ministero" il Ministero della giustizia;
tolto: c) per "Sottosegretari di Stato" i Sottosegretari di Stato presso il Ministero della giustizia;
tolto: d) per "decreto legislativo" il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.C.M. 19 GIUGNO 2019, N. 100
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-07-25;315~art1 · fonte del testo
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