I soggetti esercenti professioni e arti sanitarie, che effettuano esclusivamente le operazioni esenti dall'imposta sul valore aggiunto, previste dall'articolo 10, n. 18) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, tenuti ai sensi del comma 5, dell'articolo 17, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, introdotto dall'articolo 3, comma 4 della legge 17 gennaio 2000, n. 7, al pagamento dell'imposta per gli acquisti, inerenti l'attivita' svolta, di materiale d'oro e di prodotti semilavorati di purezza pari o superiore a 325 millesimi, sono autorizzati ad eseguire le liquidazioni periodiche e i relativi versamenti dell'imposta sul valore aggiunto trimestralmente, cosi' come prescritto dall'articolo 7, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542. Non si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 7, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, si applicano anche agli acquisti di argento, in lingotti o grani, di purezza pari o superiore a 900 millesimi.

Testo vigente dal 2 novembre 2000

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2000-09-27;315~art1 · fonte del testo