Art. 4 — Disposizioni transitorie e finali
Con successivo decreto del Ministro dell'interno di natura non regolamentare, da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuati gli uffici delle direzioni regionali e interregionali con la definizione dei relativi compiti. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 21 MARZO 2005, N. 85. Le assunzioni da effettuare in attuazione del piano annuale per il 2002, di cui all'articolo 19, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, tengono conto delle unita' di personale utilizzate ai fini della rideterminazione della pianta organica di cui al presente regolamento. (( Le disposizioni del presente regolamento operano nel rispetto dei procedimenti negoziali di cui al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217. )) L'attuazione del presente regolamento non comporta maggiori oneri a carico dello Stato.
Testo vigente dal 29 settembre 2012
