Art. 10 — Personale comandato o collocato fuori ruolo
L'Istituto, oltre al personale di cui all'articolo 8, puo' avvalersi con oneri a proprio carico, nei limiti consentiti dalle propre disponibilita' di bilancio e comunque in numero non superiore a quindici, di personale amministrativo, tecnico, specialistico e di ricerca comandato o collocato fuori ruolo, proveniente dall'amministrazione della pubblica istruzione, dalla scuola o da altre amministrazioni dello Stato, dalle universita', da enti pubblici compresi nel comparto della ricerca, dalle regioni e dagli enti locali. I comandi del personale proveniente dalla scuola, di norma di durata coincidente con quella delle attivita' cui sono riferiti, non possono protrarsi per piu' di un quinquennio e non sono rinnovabili prima che sia decorso un intervallo di almeno tre anni. Essi decorrono dall'inizio dell'anno scolastico. I comandi sono disposti attraverso apposite selezioni degli aspiranti sulla base dei titoli posseduti; la concreta disciplina delle selezioni e' dettata dal consiglio di amministrazione con apposita delibarazione di carattere generale. Il servizio prestato in posizione di comando o collocamento fuori ruolo e' valido a tutti gli effetti come servizio d'istituto. 3
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. 19 novembre 2004, n. 286
3Il D.Lgs. 19 novembre 2004, n. 286 ha disposto (con l'art. 16, comma 5) che "Alla data di insediamento dei nuovi organi e' abrogato l'articolo 1 del decreto legislativo 20 luglio 1999, n. 258 e cessano di applicarsi nei confronti dell'Istituto le restanti disposizioni del predetto decreto; dalla stessa data e' altresi' abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 2000, n. 313."
Testo vigente dal 16 dicembre 2004
