Art. 3
Dopo l'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2001, n. 258, e successive modificazioni ed integrazioni, e' inserito il seguente: «Art. 7-bis. Segreteria tecnica 1. La Segreteria tecnica assicura al Ministro il supporto conoscitivo specialistico nel campo delle comunicazioni per la elaborazione, la impostazione e la verifica degli effetti di politiche generali e di settore. La Segreteria tecnica e' composta, nell'ambito delle unita' del contingente di personale degli uffici di diretta collaborazione, da esperti altamente qualificati nel settore delle comunicazioni. 2. La Segreteria tecnica e' diretta e coordinata dal Capo della Segreteria tecnica individuato dal Ministro con proprio provvedimento e scelto tra soggetti, anche estranei alla pubblica amministrazione, in possesso di comprovati titoli professionali e culturali attinenti ai settori di competenza del Ministero.».
Testo vigente dal 30 gennaio 2007
