Tra il secondo e il terzo comma dell'art. 3 della tariffa vigente e' inserito il comma seguente: "Trascorsi tre mesi dall'invio della parcella senza che gli importi esposti siano contestati nella congruita', in caso di mancato integrale pagamento si applica, oltre agli interessi di mora al tasso legale, la rivalutazione monetaria cosi' come stabilito dalla legge 11 agosto 1973, n. 533".
Testo vigente dal 31 luglio 1987
