L'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 settembre 1978, n. 775, e' sostituito dal seguente: "Art. 21 (Fondi di riserva). - Il fondo di riserva ordinario:

  • a)ha lo scopo di fronteggiare eventuali deficienze degli stanziamenti di bilancio per le spese obbligatorie e per le spese impreviste o non prevedibili in modo adeguato;
  • b)e' costituito dalla quota stabilita dall'art. 19, sesto comma;
  • c)e' utilizzato, su deliberazione del consiglio di amministrazione, esclusivamente nel corso dell'esercizio finanziario cui si riferisce. Il fondo di riserva speciale:
  • a)ha il fine di assicurare la corresponsione dell'indennita' di buonuscita;
  • b)puo' raggiungere un importo massimo pari alla somma delle spese imputate per indennita' di buonuscita ai cinque esercizi finanziari che precedono quello annuale di formazione del bilancio di previsione;
  • c)e' alimentato dalla quota stabilita dall'art. 19, sesto comma, e dalle disponibilita' non impiegate per la realizzazione del programma annuale;
  • d)e' utilizzato su deliberazione del consiglio di amministrazione.".

Testo vigente dal 27 ottobre 1990

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-09-28;307~art3 · fonte del testo