Art. 3
L'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 settembre 1978, n. 775, e' sostituito dal seguente: "Art. 21 (Fondi di riserva). - Il fondo di riserva ordinario:
- a)ha lo scopo di fronteggiare eventuali deficienze degli stanziamenti di bilancio per le spese obbligatorie e per le spese impreviste o non prevedibili in modo adeguato;
- b)e' costituito dalla quota stabilita dall'art. 19, sesto comma;
- c)e' utilizzato, su deliberazione del consiglio di amministrazione, esclusivamente nel corso dell'esercizio finanziario cui si riferisce. Il fondo di riserva speciale:
- a)ha il fine di assicurare la corresponsione dell'indennita' di buonuscita;
- b)puo' raggiungere un importo massimo pari alla somma delle spese imputate per indennita' di buonuscita ai cinque esercizi finanziari che precedono quello annuale di formazione del bilancio di previsione;
- c)e' alimentato dalla quota stabilita dall'art. 19, sesto comma, e dalle disponibilita' non impiegate per la realizzazione del programma annuale;
- d)e' utilizzato su deliberazione del consiglio di amministrazione.".
Testo vigente dal 27 ottobre 1990
