Art. 1
L'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 settembre 1978, n. 775, come modificato dai decreti del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1984, n. 797, e 16 aprile 1987, n. 347, e' sostituito dal seguente: "Art. 3 (Iniziative assistenziali). - L'assistenza al personale in servizio nella Guardia di finanza si realizza con la promozione o il sostegno finanziario di iniziative dirette ad elevarne il livello culturale, spirituale e sociale, a tutelarne la sanita' e svilupparne le capacita' psico-fisiche e sportive. Tali iniziative, da attuare secondo le modalita' stabilite dal consiglio di amministrazione, possono riguardare:
- a)attivita', cerimonie, manifestazioni e riunioni celebrative, culturali e ricreative;
- b)stabilimenti balneari e soggiorni marini e montani;
- c)colonie estive, montane e marine, per i figli;
- d)attivita' fisicosportive e provvidenze di carattere sanitario anche a mezzo di consulenze ed assistenze specialistiche;
- e)circoli, sale convegno ed analoghe strutture istituite presso comandi e reparti, con finalita' assistenziali e ricreative;
- f)concorso alle spese di ricovero in case di riposo dei militari in congedo che abbiano prestato nel Corpo almeno venti anni di servizio effettivo o che siano stati congedati per infermita' contratta in servizio e per causa di esso nonche' dei loro familiari e dei familiari superstiti dei militari deceduti in servizio;
- g)distribuzione di pacchi dono e somme di denaro ai militari ammalati o infortunati e ricoverati in luoghi di cura;
- h)ripianamento, nei limiti fissati annualmente nel bilancio di previsione dal consiglio di amministrazione, di eventuali disavanzi di amministrazione del periodico 'Il Finanziere' e concessione, con l'obbligo di rimborso, di anticipazioni per far fronte a temporanee deficienze di cassa;
- i)anticipazione, su richiesta dei comandanti di Corpo, ai reparti operanti in localita' disagiate, dei fondi occorrenti per l'acquisto dei viveri, combustibili ed altri generi indispensabili, con l'obbligo di rimborso entro un anno;
- l)anticipazione, su richiesta dei comandanti di Corpo - riconosciuta valida dal comando generale - e con l'obbligo di rimborso entro due anni prorogabili di un altro anno, delle spese di impianto o di potenziamento degli spacci e dei soggiorni marini e montani;
- m)concessione di medaglie ricordo ai militari che vengono collocati in congedo dopo aver prestato almeno venticinque anni di effettivo servizio nel Corpo;
- n)concessione di prestiti ai militari in servizio, in relazione alle disponibilita' finanziarie ed al tempo durante il quale il richiedente e' obbligato al pagamento rateale del rimborso, sulla base delle disposizioni emanate con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro. Le iniziative assistenziali previste al secondo comma, lettere a), b) e d), possono essere estese, qualora le disponibilita' lo consentano, ai familiari, ai militari in congedo che abbiano prestato almeno venti anni di effettivo servizio nella Guardia di finanza o che siano stati congedati per infermita' contratta e dipendente da causa di servizio, nonche' ai loro familiari e a quelli dei militari deceduti in servizio o per infermita' contratta e dipendente da causa di servizio. Alle colonie previste dal secondo comma, lettera c), possono essere ammessi i figli dei militari in congedo o deceduti indicati al terzo comma.".
Testo vigente dal 27 ottobre 1990
