Art. 2 — Contribuzione studentesca
Articolo abrogato dalla l. 11 dicembre 2016, n. 232.
Abrogato dal 1 gennaio 2017
Articolo abrogato dalla l. 11 dicembre 2016, n. 232.
Abrogato dal 1 gennaio 2017
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1997
Confronto con la versione in vigore dal 16 settembre 1997 al 1 gennaio 2017. 115 parole tolte, 9 parole aggiunte.
tolto: Gli studenti contribuiscono alla copertura del costo dei servizi offerti dalle universita' mediante il pagamento, a favore delle medesime, dei contributi universitari e della tassa di iscrizione di lire 300.000, di cui all'articolo 5, comma 14, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, importo rideterminato e soggetto, a partire dall'anno accademico 1995-96, a rivalutazione annuale per effetto, rispettivamente, dell'articolo 3, comma 19, lettera b), ultimo periodo, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e dell'articolo 5, comma 19, della predetta legge n. 537. I contributi universitari sono determinati autonomamente dalle universita' in relazione ad obiettivi di adeguamento della didattica e dei servizi per gli studenti, nonche' sulla base della specificita' del percorso formativo.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 11 DICEMBRE 2016, N. 232
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
La nota di aggiornamento ufficiale
L. 11 dicembre 2016, n. 232
La L. 11 dicembre 2016, n. 232 ha disposto (con l'art. 1, comma 266) che la presente modifica non si applica alle universita' non statali, alle universita' telematiche e alle istituzioni universitarie ad ordinamento speciale, nonche' all'universita' degli studi di Trento.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1997-07-25;306~art2 · fonte del testo
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