Art. 7 — Ufficio stampa
L'ufficio stampa: informa il Ministro di ogni notizia che comunque interessi l'attivita' del Ministero; cura i rapporti con la stampa e con la radiotelevisione, divulgando le informazioni di interesse pubblico relative alla vita e all'attivita' del Ministero; attende alla diffusione di dichiarazioni del Ministro e di comunicati ufficiali; attende alla diramazione delle informazioni agli uffici del Ministero; attende ad ogni altra attivita' concernente la stampa e la radiotelevisione di competenza del Ministero. Responsabile dell'ufficio e' il capo dell'ufficio stampa.
Testo vigente dal 29 luglio 1987
