Art. 5 — Ufficio legislativo
L'ufficio legislativo: coordina e definisce gli schemi dei provvedimenti normativi promossi dal Ministro; segue l'attivita' legislativa delle Camere informandone gli uffici competenti e vagliandone le osservazioni, che sottopone al Ministro; studia gli schemi di disegni di legge diramati dagli altri Ministri e, sentiti gli uffici competenti, sottopone al Ministro le eventuali osservazioni; esprime parere sui problemi giuridici, sull'attivita' amministrativa di particolare rilevanza per il Ministero e su ogni altro affare che il Ministro ritenga di affidargli; prende immediata conoscenza delle interrogazioni, delle interpellanze e delle mozioni parlamentari, richiede ed acquisisce gli elementi necessari e, sentiti gli uffici competenti, predispone le risposte da sottoporre al Ministro per l'approvazione; cura i rapporti con il Parlamento e con le regioni secondo le direttive impartite dal Ministro. Responsabile dell'ufficio e' il capo dell'ufficio legislativo.
Testo vigente dal 29 luglio 1987
