Art. 14 — Servizio affari generali e del personale
Il Servizio cura gli affari generali e riservati del Ministero e in particolare la formazione e la gestione dei bilanci, i procedimenti di spesa, l'economato, i contratti, il cerimoniale e le onorificenze, la biblioteca, la pubblicazione del Bollettino ufficiale" del Ministero. 2. Il Servizio provvede all'amministrazione del personale in servizio presso il Ministero, ai relativi concorsi di ammissione e promozione, alle assunzioni obbligatorie, ai passaggi di carriera, al trattamento del personale in quiescenza, alle attivita' di formazione e aggiornamento professionale e ai rapporti con la Scuola superiore della pubblica amministrazione in ordine al reclutamento e alla riqualificazione del personale inquadrato. 3. Il Servizio cura la segreteria del consiglio di amministrazione e delle commissioni di disciplina del Ministero. 4. Il Servizio si articola nelle seguenti divisioni: divisione 1ª - affari generali e riservati, avente competenza anche per l'economato, per il cerimoniale e le onorificenze, per la biblioteca e per la pubblicazione del "Bollettino ufficiale" del Ministero; divisione 2ª - bilancio e gestione dei capitoli di spesa di competenza del Servizio; divisione 3ª - contratti e convenzioni, avente anche compiti di collaborazione in materia con gli altri Servizi; divisione 4ª - personale, avente competenza per la gestione del personale in servizio e in quiescenza e per la segreteria del consiglio d'amministrazione e della commissione di disciplina del Ministero. 5. Al Servizio e' preposto un dirigente generale del ruolo amministrativo, con funzioni di direttore, coadiuvato da un dirigente superiore del ruolo amministrativo con funzioni di vicedirettore. A ciascuna delle quattro divisioni e' preposto un primo dirigente del ruolo amministrativo. 6. Nell'ambito del Servizio e' costituito un ufficio del direttore, con compiti di diretta collaborazione con il direttore del Servizio. All'ufficio e' preposto un impiegato di livello funzionale non inferiore al settimo.
Testo vigente dal 29 luglio 1987
