Art. 23 — Ufficio per gli affari generali e per le risorse

L'Ufficio per gli affari generali e per le risorse, di livello dirigenziale generale, di natura non dipartimentale, elabora linee e strategie generali in materia di gestione delle risorse umane, di coordinamento delle attivita' informatiche e di informazione istituzionale, nonche' in materia di strumenti di gestione unitaria del personale e dei servizi comuni ed affari generali svolti in gestione unificata. L'Ufficio, inoltre, sopraintende all'attivita' comune di acquisizione di beni e servizi, direttamente o in raccordo con le analoghe attivita' di competenza dei Dipartimenti, cura gli affari generali e la gestione del sistema informativo e provvede al reclutamento ed all'amministrazione del personale. Esso si articola in dodici uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le seguenti funzioni:

  • a)attivita' di organizzazione degli uffici e di semplificazione delle procedure interne;
  • b)gestione unificata di spese a carattere strumentale, comuni a piu' centri di responsabilita' amministrativa nell'ambito del Ministero;
  • c)coordinamento dell'attivita' di formazione del bilancio e di previsione della spesa del Ministero, anche in fase di variazione ed assestamento;
  • d)compiti previsti dall'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e gestione dei sistemi informativi condivisi;
  • e)allestimento, gestione e controllo del funzionamento della rete informatica del Ministero e dei servizi comuni, nonche' piano di sicurezza informatica dell'Amministrazione, e iniziative necessarie ad assicurare l'interconnessione con i sistemi informativi delle altre pubbliche amministrazioni;
  • f)programmazione degli acquisti di beni e servizi informatici in diretta correlazione con le altre Direzioni generali per le rispettive esigenze;
  • g)attivita' di supporto al responsabile per i servizi di prevenzione e sicurezza;
  • h)relazioni esterne e rapporti con l'utenza;
  • i)attivita' di segreteria e supporto della Conferenza dei Capi dei dipartimenti;
  • l)gestione del patrimonio e approvvigionamento di beni e servizi a carattere generale;
  • m)reclutamento, gestione e sviluppo del personale;
  • n)trattamento economico del personale in servizio e in quiescenza;
  • o)coordinamento funzionale e supporto nell'attivita' di valutazione del fabbisogno di personale ai fini della definizione della dotazione organica;
  • p)coordinamento delle attivita' di formazione del personale del Ministero;
  • q)supporto tecnico-organizzativo all'attivita' di contrattazione integrativa e decentrata;
  • r)controversie relative ai rapporti di lavoro e procedimenti disciplinari;
  • s)politiche del personale per le pari opportunita';
  • t)gestione dell'anagrafe delle prestazioni e vigilanza sul rispetto dell'obbligo di esclusivita' del rapporto di lavoro.

Testo vigente dal 17 dicembre 2008

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2008-11-28;197~art23 · fonte del testo