L'utente che si colleghi al centro con piu' terminali, e' tenuto a stipulare altrettante convenzioni, con le stesse modalita' stabilite per i collegamenti ad un solo terminale effettuati in abbonamento ordinario. Tuttavia, e' consentita un'unica convenzione, con versamento di un solo canone di abbonamento per il collegamento di piu' terminali dello stesso utente ubicati in un medesimo stabile o sede, concentrati in una linea telefonica. In tale ipotesi le ricerche, compiute attraverso i vari terminali, si sommano ed il loro totale viene calcolato ai fini del relativo addebito.

Testo vigente dal 25 settembre 1991

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1991-07-10;305~art12 · fonte del testo