Articolo abrogato dal d.lgs. 14 settembre 2011, n. 166.
Abrogato dal 23 ottobre 2011
Articolo abrogato dal d.lgs. 14 settembre 2011, n. 166.
Abrogato dal 23 ottobre 2011
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1988
Confronto con la versione in vigore dal 30 luglio 1988 al 23 ottobre 2011. 53 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: In caso di rifiuto di registrazione da parte della sezione, la giunta regionale o le giunte provinciali possono chiedere che le sezioni riunite della Corte dei conti deliberino se sia fondata la causa del rifiuto. L'amministrazione regionale o provinciale puo' intervenire alla discussione anche a mezzo di un funzionario, purche' con qualifica dirigenziale.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 14 SETTEMBRE 2011, N. 166
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-07-15;305~art8 · fonte del testo
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