Art. 10 — Integrazioni e modificazioni del presente regolamento
Provvedimento abrogato dal d.p.r. 2 agosto 2010, n. 146.
Abrogato dal 23 settembre 2010
Provvedimento abrogato dal d.p.r. 2 agosto 2010, n. 146.
Abrogato dal 23 settembre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 2006
Confronto con la versione in vigore dal 9 marzo 2006 al 23 settembre 2010. 93 parole tolte, 11 parole aggiunte.
tolto: I termini e i responsabili dei procedimenti amministrativi individuati successivamente alla data di entrata in vigore del presente regolamento saranno disciplinati con apposito regolamento integrativo, tranne il caso in cui la modifica del responsabile del procedimento sia l'effetto automatico della modifica della norma organizzatoria originaria. In tal caso si puo' procedere direttamente alla modifica delle tabelle allegate. Ogni tre anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, il Presidente del Consiglio dei Ministri verifica lo stato di attuazione della normativa emanata e apporta, nelle prescritte forme, le modifi-cazioni ritenute necessarie.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 2 AGOSTO 2010, N. 146
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2005-12-23;303~art10 · fonte del testo
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