Art. 15 — Delibere e bilanci
Le delibere dell'Istituto, ad eccezione di quelle relative al piano triennale di attivita' e agli aggiornamenti annuali, nonche' quelle relative all'adozione dei regolamenti, per le quali valgono i termini previsti dai precedenti articoli, sono immediatamente esecutive. I bilanci preventivi e consuntivi, le relazioni del collegio dei revisori dei conti ed una relazione annuale sull'attivita' svolta sono inviati al Ministero della salute e al Ministero dell'economia e delle finanze.
Testo vigente dal 23 gennaio 2003
