Art. 31 — Riscossioni del concessionario
Il concessionario riscuote dai raccoglitori gli importi da essi dovuti in base al relativo estratto conto di cui all'art. 29.
Testo vigente dal 13 novembre 1996
Il concessionario riscuote dai raccoglitori gli importi da essi dovuti in base al relativo estratto conto di cui all'art. 29.
Testo vigente dal 13 novembre 1996
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che questa norma nomina.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1994
Confronto con la versione in vigore dal 3 maggio 1994 al 13 novembre 1996. 37 parole tolte, 19 parole aggiunte.
Il tolto: Ministero delle finanze esercita la vigilanza sulla gestione del gioco del lotto, anche mediante ispezioni negli uffici del concessionario e controlli sulle procedure. Il concessionario e' tenuto a fornire le informazioni e la documentazione richieste dall'Amministrazione finanziaria aggiunto: concessionario riscuote dai raccoglitori gli importi da essi dovuti in base al relativo estratto conto di cui all'art. 29.
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-08-07;303~art31 · fonte del testo
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