Art. 6 — Integrazioni e modifiche del presente regolamento
Entro due anni dalla data di entrata in vigore, il Governo verifica l'attuazione del presente regolamento e, tenendo conto delle segnalazioni e delle osservazioni che al riguardo provengano dalle singole amministrazioni, predispone le modificazioni necessarie.
Testo vigente dal 27 maggio 1992
