Il presente regolamento disciplina, ai sensi degli articoli 19 e 20 della legge, i casi in cui l'esercizio di un'attivita' privata puo' essere intrapreso sulla base della denuncia di inizio dell'attivita' stessa, da parte dell'interessato, all'amministrazione competente e quelli in cui la domanda di un atto di consenso, cui sia subordinato lo svolgimento di un'attivita' privata, si considera accolta qualora non venga comunicato all'interessato il provvedimento di diniego entro il termine fissato per categorie di atti. Le attivita' di cui al comma 1, con l'indicazione della fonte normativa e dell'amministrazione competente, sono elencate nelle allegate tabelle A, B e C, che costituiscono parte integrante del presente regolamento. Sono elencate nella tabella A le attivita' alle quali puo' darsi inizio immediatamente dopo la presentazione della denuncia. Sono elencate nella tabella B le attivita' cui puo' darsi inizio una volta decorso il termine indicato dalla medesima tabella per ciascun tipo di attivita'. Sono elencate nella tabella C le attivita' al cui svolgimento si applica il silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20, comma 1, della legge.

Testo vigente dal 27 maggio 1992

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-04-26;300~art2 · fonte del testo