Provvedimento abrogato dal d.p.r. 20 agosto 2001, n. 384.
Abrogato dal 8 novembre 2001
Provvedimento abrogato dal d.p.r. 20 agosto 2001, n. 384.
Abrogato dal 8 novembre 2001
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1990
Confronto con la versione in vigore dal 22 ottobre 1990 al 8 novembre 2001. 425 parole tolte, 11 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: I lavori, le provviste ed i servizi di cui agli articoli 1 e 2, ove il loro importo superi, al netto degli oneri fiscali, le lire sette milioni, devono, prima che se ne disponga il pagamento, essere sottoposti a collaudo, salvo quanto previsto dal presente articolo. Per i lavori, i certificati di regolare esecuzione o di collaudo, secondo i limiti fissati dall'art. 5 della legge 10 dicembre 1981, n. 741, sono rilasciati:
tolto: a) per gli uffici centrali, dall'ufficio speciale del genio civile per le opere edilizie della Capitale ovvero da un tecnico dell'Amministrazione o da un esperto appositamente designato dall'Amministrazione medesima ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;
tolto: b) per gli uffici periferici, dalle sezioni per l'edilizia statale presso i provveditorati regionali alle opere pubbliche ovvero da un tecnico dell'Amministrazione in servizio nelle sedi periferiche o da un esperto appositamente designato dall'Amministrazione medesima ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748. Per le provviste ed i servizi, sino alla data di entrata in vigore delle norme di amministrazione e di contabilita' dell'Amministrazione della pubblica sicurezza di cui all'art. 100 della legge 1› aprile 1981, n. 121, i certificati di collaudo sono rilasciati dalle commissioni previste dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 1969, n. 1279, ovvero da un impiegato o da un esperto appositamente designato dall'Amministrazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, ovvero, in mancanza, dall'ufficio tecnico erariale, salvo che l'importo delle provviste o dei servizi sia inferiore al limite minimo prescritto dall'ufficio medesimo, nel qual caso di applica il comma seguente. Per i lavori, le provviste ed i servizi, il cui importo di spesa non superi, al netto degli oneri fiscali, le lire sette milioni o che, per la loro natura, non possono essere sottoposti a collaudo o non sia possibile certificarne la regolare esecuzione, la relativa dichiarazione e' sostituita da un'attestazione del capo dell'ufficio che ha ordinato i lavori, le provviste ed i servizi o da un suo delegato, dalla quale risulti che i lavori, le provviste od i servizi sono stati eseguiti regolarmente. E' ammesso il collaudo parziale dei lavori, delle provviste e dei servizi secondo le norme di cui al presente articolo; in tal caso i pagamenti in conto sono disposti secondo le misure di cui all'art. 48 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni. Al collaudo non puo' partecipare chi ha avuto ingerenze nell'ordinazione,direzione o sorveglianza dei lavori, delle provviste e dei servizi.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 20 AGOSTO 2001, N. 384
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-07-31;299~art11 · fonte del testo
Usiamo cookie tecnici. Solo con il tuo consenso, dato con «Accetta», accendiamo anche il codice di Google Ads, per misurare i nostri annunci, e i banner pubblicitari animati del circuito Awin, con i loro cookie. Con la X o con «Rifiuta» continui a navigare solo con i cookie tecnici. Puoi cambiare idea da «Preferenze e cookie», in fondo alla pagina.