Art. 20 — Sanzioni
Restano ferme le sanzioni penali e amministrative previste dagli articoli 5 e 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, dall'articolo 18 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, dall'articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 107, e dalla legge 7 dicembre 1951, n. 1559.
Testo vigente dal 12 settembre 1997
