[1]Indennita' di disagiatissima sede e indennita' di bilinguismo

[2]Per lo svolgimento di attivita' in zone identificate dalle Regioni come disagiatissime, comprese le piccole isole, spetta ai medici un compenso accessorio orario nella misura e con le modalita' concordate a livello regionale con i sindacati firmatari del presente accordo. E' riconosciuta l'indennita' di bilinguismo in rapporto alle ore di incarico ai medici specialisti operanti nella provincia autonoma di Bolzano in possesso del relativo attestato.

Testo vigente dal 21 luglio 1987

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-06-08;291~art37 · fonte del testo