Art. 27 — Corsi di aggiornamento
Articolo abrogato dal d.lgs. 14 agosto 2012, n. 150.
Abrogato dal 14 settembre 2012
Articolo abrogato dal d.lgs. 14 agosto 2012, n. 150.
Abrogato dal 14 settembre 2012
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 2001
Confronto con la versione in vigore dal 18 luglio 2001 al 14 settembre 2012. 81 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli altri enti pubblici interessati, nonche' i privati, d'intesa con l'azienda unita' sanitaria locale, organizzano appositi corsi d'aggiornamento per l'istruzione e l'addestramento di coloro che intendono dedicarsi alla vendita ed all'impiego dei prodotti fitosanitari e dei loro coadiuvanti. Tali corsi di aggiornamento si intendono obbligatori ai fini delle previste valutazioni. Da tali corsi di aggiornamento sono esentati i soggetti di cui all'articolo 23, comma 5, e all'articolo 26, comma 6.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 14 AGOSTO 2012, N. 150
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-04-23;290~art27 · fonte del testo
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