Art. 72 — Azioni positive
Articolo abrogato dal d.p.r. 26 marzo 2001, n. 107.
Abrogato dal 25 aprile 2001
Articolo abrogato dal d.p.r. 26 marzo 2001, n. 107.
Abrogato dal 25 aprile 2001
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1992
Confronto con la versione in vigore dal 20 maggio 1992 al 25 aprile 2001. 63 parole tolte, 11 parole aggiunte in 5 capoversi.
tolto: Mediante accordi con le organizzazioni sindacali si dovranno garantire le finalita' disposte dall'articolo 1 della legge 10 aprile 1991, n. 12 minimi:
tolto: a) predisposizione di corsi di aggiornamento e formazione del personale a livello territoriale;
tolto: b) istituzione di servizi sociali integrativi;
tolto: c) predisposizione di progetti di azioni positive nelle procedure di reclutamento previste dal presente regolamento;
tolto: d) attuazione di orari flessibili e articolati.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 26 MARZO 2001, N. 107
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-03-27;287~art72 · fonte del testo
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