Art. 60 — Nomina all'impiego
Articolo abrogato dal d.p.r. 26 marzo 2001, n. 107.
Abrogato dal 25 aprile 2001
Articolo abrogato dal d.p.r. 26 marzo 2001, n. 107.
Abrogato dal 25 aprile 2001
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1992
Confronto con la versione in vigore dal 1 marzo 1997 al 25 aprile 2001. 76 parole tolte, 11 parole aggiunte.
tolto: La nomina all'impiego del personale e' disposta con decreto del direttore centrale per le politiche del personale, per gli studi e l'organizzazione della direzione generale degli affari generali e del personale. Il direttore centrale di cui al comma 1 emette i provvedimenti relativi alla decadenza dalla nomina per mancata assunzione in servizio, per espressa rinuncia e in genere per mancanza dei requisiti alla nomina, provvedendo, altresi', alla nomina dei candidati idonei in sostituzione di quelli decaduti.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 26 MARZO 2001, N. 107
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-03-27;287~art60 · fonte del testo
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