Art. 29 — Trattamento economico
Articolo abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 agosto 2008
Articolo abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 agosto 2008
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1992
Confronto con la versione in vigore dal 20 maggio 1992 al 22 agosto 2008. 73 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: Sono a carico del Servizio centrale degli ispettori tributari l'assegno integrativo e l'indennita' di funzione non pensionabili di cui al primo ed al secondo comma dell'articolo 12 della legge 24 aprile 1980, n. 146, corrisposti agli ispettori tributari, anche quando il relativo trattamento economico e' a carico delle amministrazioni di provenienza ai sensi delle disposizioni vigenti. La stessa disposizione si applica anche per l'indennita' di funzione spettante al personale di cui all'articolo 28.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-03-27;287~art29 · fonte del testo
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