1. Nell'area di cui all'art. 58 non deve essere calcolato lo spazio eventualmente riservato:
- a)alla costruzione di manufatti destinati alla tumulazione oppure alla conservazione di ossa o di ceneri, di ossari comuni o di sepolture private;
- b)a strade, viali, piazzali e zone di parcheggio;
- c)alla costruzione di tutti gli edifici, compresa la cappella, adibiti ai servizi cimiteriali o a disposizione del pubblico e degli addetti al cimitero;
- d)a qualsiasi altra finalita' diversa dalla inumazione.
Testo vigente dal 12 ottobre 1990
