1. Il Ministro della sanita', sentito il Consiglio superiore di sanita' e d'intesa con l'unita' sanitaria locale competente, puo' autorizzare speciali prescrizioni tecniche per la costruzione e ristrutturazione dei cimiteri, nonche' per l'utilizzazione delle strutture cimiteriali esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Testo vigente dal 12 ottobre 1990

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-09-10;285~art106 · fonte del testo