Art. 20 — Commissario ad acta
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42.
Abrogato dal 1 maggio 2004
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42.
Abrogato dal 1 maggio 2004
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 2000
Confronto con la versione in vigore dal 13 ottobre 2000 al 1 maggio 2004. 107 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: I termini previsti dagli articoli 9 e 15 per provvedere in ordine alle richieste di alienazione e di conferimento in concessione o mediante convenzione sono perentori. In caso di inerzia del Soprintendente regionale, il Ministro provvede a norma dell'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, nominando, senza procedere a contestazione, un commissario ad acta che delibera entro trenta giorni. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 5, comma 2, lettera c-bis), della legge 23 agosto 1988, n. 400, anche nel caso in cui il Ministro non provveda alla nomina del commissario ad acta in ordine alle richieste di autorizzazione di altre amministrazioni statali.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 22 GENNAIO 2004, N. 42
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2000-09-07;283~art20 · fonte del testo
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