Art. 17 — Revoca della concessione e risoluzione della convenzione
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42.
Abrogato dal 1 maggio 2004
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42.
Abrogato dal 1 maggio 2004
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
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2 versioni dal 2000
Confronto con la versione in vigore dal 13 ottobre 2000 al 1 maggio 2004. 103 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Il mancato rispetto delle condizioni di cui all'articolo 16, commi 2 e 3, e' causa di revoca della concessione o di risoluzione della convenzione. Nell'ipotesi di cui al comma 1, il soggetto inadempiente e' tenuto al risarcimento del danno in misura non inferiore al due e non superiore al dieci per cento del valore dell'immobile, salva la risarcibilita' del danno ulteriore. Il Soprintendente regionale comunica all'ente concedente le inadempienze accertate nell'esercizio delle sue funzioni istituzionali. La revoca e' adottata entro novanta giorni dal verificarsi dell'inadempimento o dalla conoscenza di questo ovvero entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 3.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 22 GENNAIO 2004, N. 42
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2000-09-07;283~art17 · fonte del testo
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