Art. 28 — Esecuzione provvisoria

L'esecuzione provvisoria delle sanzioni disciplinari della sospensione e della radiazione puo' essere disposta ai sensi dell'articolo 43 della legge 18 gennaio 1994, n. 59, quando la gravita' dei fatti o le modalita' o le circostanze della condotta inducano a ritenere che la prosecuzione dell'attivita' professionale possa arrecare grave pregiudizio all'Ordine professionale.

Testo vigente dal 16 agosto 1999

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1999-07-12;283~art28 · fonte del testo