Art. 27 — Invito a comparire
L'invito a comparire dinanzi al consiglio dell'ordine, per procedere all'audizione prevista dall'articolo 40, comma 2, della legge 18 gennaio 1994, n. 59, e' comunicato all'interessato almeno trenta giorni liberi prima della data fissata per la comparizione e deve contenere:
- a)le generalita' dell'incolpato;
- b)la menzione circostanziata degli addebiti;
- c)l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della comparizione, con l'avvertimento che, in caso di mancata comparizione dell'incolpato, si procedera' in sua assenza;
- d)il termine, non inferiore a dieci giorni dalla comunicazione dell'invito, entro il quale l'interessato potra' prendere visione degli atti del procedimento e presentare memorie e documenti;
- e)la data e la sottoscrizione del presidente.
Testo vigente dal 16 agosto 1999
