Art. 14 — Conferenza dei dirigenti generali
La conferenza dei dirigenti preposti ai servizi dirigenziali generali provvede, su richiesta del Ministro, all'esame delle questioni attinenti a piu' servizi e all'armonizzazione delle attivita' attribuite alle diverse strutture. Alle riunioni, convocate dal Ministro, partecipano i direttori dei nuclei di cui agli articoli 10 e 11, e i consiglieri ministeriali di cui all'art. 12, ove si tratti di argomenti connessi ai programmi loro affidati. Le riunioni della conferenza sono presiedute dal Ministro o, per sua delega, dal dirigente generale di livello piu' elevato. Ogni tre anni l'organizzazione del Ministero e' sottoposta a verifica, cui provvede la conferenza dei dirigenti generali al fine di accertarne la funzionalita' e l'efficienza. Sulla base della verifica, il Ministro adotta gli opportuni provvedimenti.
Testo vigente dal 11 maggio 1994
