Art. 1 — Oggetto
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 8 luglio 2003, n. 188.
Abrogato dal 22 ottobre 2003
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 8 luglio 2003, n. 188.
Abrogato dal 22 ottobre 2003
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1998
Confronto con la versione in vigore dal 12 agosto 1998 al 22 ottobre 2003. 84 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Il presente regolamento disciplina la gestione dell'infrastruttura ferroviaria e l'attivita' di trasporto per ferrovia delle imprese ferroviarie stabilite in Italia e il diritto di accesso all'infrastruttura ferroviaria per le associazioni internazionali di imprese ferroviarie e per le imprese ferroviarie che effettuano trasporti combinati internazionali di merci. Il presente regolamento non si applica alle imprese ferroviare la cui attivita' si limita all'esercizio di servizi di trasporto di interesse regionale, locale e interregionale di interesse locale, di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 8 LUGLIO 2003, N. 188
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1998-07-08;277~art1 · fonte del testo
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