Ai sensi dell'articolo 37 della legge 17 maggio 1999, n. 144, il 14o censimento generale della popolazione e il censimento generale delle abitazioni sono fissati nel giorno di domenica 21 ottobre 2001; l'8o censimento generale dell'industria e dei servizi e' fissato nel giorno di lunedi' 22 ottobre 2001. Il censimento generale della popolazione e' riferito alla mezzanotte tra il 20 e 21 ottobre 2001. Lo svolgimento dei censimenti e' disciplinato dalle disposizioni delle leggi vigenti, specificamente indicate negli articoli seguenti, e del presente regolamento ed e' condotto nel rispetto delle prescrizioni emanate dall'Istat, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, anche mediante apposite circolari. Le prescrizioni potranno, in particolare, riguardare la costituzione degli uffici di censimento, le modalita' e i tempi di raccolta dei dati, il relativo controllo di qualita'.

Testo vigente dal 11 luglio 2001

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-05-22;276~art1 · fonte del testo